Cannabis Sativa L, riconosciuto lo status di pianta officinale

Fonte: altalex.com (link in fondo)

Cannabis Sativa L, riconosciuto lo status di pianta officinale.

Il decreto Mipaaf del 23 luglio 2020 menziona la “canapa sativa infiorescenza” a usi estrattivi tra le piante officinali assicurabili al mercato agevolato o ai fondi di mutualizzazione 2020.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 75/2018, il settore canapicolo aveva chiesto a più riprese l’inclusione della cannabis sativa L., in tutte le sue parti, tra le piante officinali quale naturale collocazione di una pianta caratterizzata per le note proprietà benefiche.

Già lo scorso novembre, ad onor del vero, una risoluzione della Commissione Agricoltura aveva impegnato il governo a provvedere in tal senso.

Con D.M. del 23.07.2020 (testo in calce), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19.08.2020, il Ministero dell’Agricoltura ha menzionato la “canapa sativa infiorescenza” destinata ad “usi estrattivi” tra le piante officinali stabilendone altresì il prezzo unitario massimo applicabile per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2020.  Quali saranno le conseguenze di tale provvedimento?

A parere dello scrivente le conseguenze sono di estrema rilevanza soprattutto se valutate in un contesto più ampio, di cui ho avuto occasione di trattare più volte in passato, circa lo status giuridico della canapa sativa L. e delle infiorescenze in particolare.

Occorre infatti rilevare come lo stesso D.Lgs. n. 75/2018, da un lato, aveva previsto che con successivo decreto si sarebbe dovuto provvedere ad aggiornare l’elenco delle piante officinali sulla scorta del lavoro del tavolo tecnico, da tempo già istituito.

Dall’altro, aveva altresì previsto che le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990 sarebbero comunque state escluse dal novero delle piante officinali.

Da ciò discende una fondamentale considerazione: il Ministero ha inserito le infiorescenze di canapa tra le piante officinali per le sue note proprietà ritenendo – evidentemente – come essa non costituisca una sostanza stupefacente.

Non a caso l’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2018 stabilisce che “Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”

Sul punto occorre sottolineare come l’art. 26 già prevedeva una eccezione al generale divieto di coltivazione della cannabis, ossia per la produzione di semi e fibre e per le altre applicazioni industriali (ossia quelle previste dalla normativa comunitaria o, come in questo caso, da specifiche normative di settore).

Per quanto attiene ad eventuali (e prevedibili) ipotesi di conflitto con la normativa sugli stupefacenti, vengono in soccorso (oltre che il generale criterio di specialità) le “note alle premesse” contenute nel medesimo D.Lgs. n. 75/2018, ove è chiaramente specificato che:

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

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